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Misure cautelari: la sola trasgressione di una prescrizione connessa all’esecuzione di una misura cautelare non può comportare automaticamente l’aggravamento della stessa

Il Tribunale del Riesame di Campobasso ha revocato un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Isernia con cui era stata aggravata la misura cautelare in corso di esecuzione ad un uomo indagato in relazione ad un procedimento penale incardinato presso il Tribunale Pentro.

Ebbene, in accoglimento dell’appello cautelare avanzato dal difensore di fiducia dell’indagato l’avv. Danilo Leva, il Tribunale del Riesame ha ribadito un consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la trasgressione di una prescrizione connessa all’esecuzione di una misura cautelare non comporta in automatico il suo aggravamento altrimenti si finirebbe per trasformare la natura dell’art. 276 del codice di rito che non ha un carattere sanzionatorio.

Difatti, l’uomo era finito nuovamente ai domiciliari con braccialetto elettronico solo perché trovato nel territorio della provincia nonostante gravasse su di lui il divieto di dimora nella Regione Molise.

Ma proprio le specifiche circostanze fattuali che hanno fatto emergere come il medesimo non fosse intento a riorganizzare la condotta criminosa oggetto della vicenda processuale hanno determinato l’accoglimento dell’impugnazione difensiva avendo il Collegio del Gravame cautelare, in ossequio all’orientamento consolidato di legittimità, come : “In tema di aggravamento delle esigenze cautelari…il giudice deve puntualmente valutare che la trasgressione inerente alla misura già imposta risulti anche inconciliabile con le finalità per le quali gli obblighi stessi furono imposti, sicché la mera violazione dei medesimi non implica l’automatica applicazione della misura più grave”.

Pertanto, la ratio sottesa all’articolo 276 cpp è individuata nei principi di adeguatezza e proporzionalità che devono sempre accompagnare la scelta in concreto della misura cautelare inflitta in ogni fase del sub procedimento cautelare e sulla scorta di tale principio il Tribunale del Riesame ha sostituito la misura cautelare custodiale inflitta con l’ordinanza impugnata con quella originaria e meno afflittiva del divieto di dimora.

 

Fonte: redazione