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Tenuità del fatto in fase predibattimentale: quando la funzione requirente del P.M. trova la sua limitazione nella discrezionalità del giudice

Tribunale di Isernia, Sez. Penale; sentenza n. 114 del 03.03.2026

 

a cura della Dott.ssa Francesca Antenucci

 

Il contributo vuole analizzare la pronuncia giudiziale con cui il Tribunale Ordinario di Isernia in composizione monocratica, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa, ha emesso una sentenza di proscioglimento nei confronti degli imputati, uno dei quali assistito dall’Avvocato Danilo Leva, ai sensi dell’art. 131 bis c.p. nonostante l‘opposizione del P.M. che chiedeva la prosecuzione del giudizio con fissazione dell’udienza dibattimentale. Il Giudice ha ritenuto opportuno effettuare un contemperamento fra il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost. ed i diritti concorrenti costituzionalmente garantiti ponendosi così al centro di un interessante dibattito tra dottrina e giurisprudenza che vede, da un lato, la valorizzazione normativa di cui all’art. 469 c.p.p. secondo cui l‘opposizione delle parti impedisce al Giudice di definire il processo prima del dibattimento e, dall’altro, l’aderenza alla prassi giurisprudenziale favorevole ad una lettura estensiva dell’istituto.

1. Gli imputati venivano citati a comparire in udienza predibattimentale dinanzi al Tribunale Ordinario di Isernia Sez. Penale per rispondere, in concorso tra loro, del reato p. e p. dagli artt. 110, 624 c.p. rubricato al capo A) perché, al fine di trarre un ingiusto profitto, dopo essersi introdotti all’interno di una struttura alberghiera (temporaneamente chiusa al pubblico) si impossessavano di alcune strutture in ferro sottraendole al legittimo detentore; e del reato p. e p. dagli artt. 110, 624-625 co. 1 nr. 2 c.p. perché, sempre in concorso tra loro e al fine di trarre un ingiusto profitto, con violenza attuata mediante forzatura del portone di ingresso della suddetta struttura alberghiera, si impossessavano di altre strutture in ferro ed altri oggetti sottraendoli al legittimo detentore con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose.

Il P.M., in udienza predibattimentale, chiedeva la fissazione dell’udienza dibattimentale mentre la difesa, dal suo canto, chiedeva pronunciarsi di sentenza di non luogo a procedere ovvero, in via subordinata, sentenza di assoluzione ex art. 131 bis c.p.

Il Giudice pronunciava sentenza di non luogo a procedere poiché il fatto non era punibile ai sensi dell’art. 131 bis c.p.

 

2. Effettuando una breve disamina giuridica della normativa in questione, si rammenta come l’art. 131 bis c.p. costituisca una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto che può essere applicata a determinate condizioni indicate dal legislatore. Anzitutto, il limite della pena: con le modifiche apportate dalla riforma ex D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 è valida l’applicazione ai soli reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Il secondo criterio è costituito dall’offesa di particolare tenuità: la valutazione circa la gravità del danno, modalità attuative della condotta, dolo e colpa, deve seguire precisi criteri normativamente previsti dall’art. 133 co. 1 c.p.

A seguito del D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 occorre, tra l’altro, nella valutazione dell’offesa, esaminare la condotta posta in essere a seguito del reato.

Ultima condizione di applicabilità della particolare tenuità del fatto è la non abitualità del comportamento da parte dell’autore: non deve, quest’ultimo, essere stato dichiarato quale “delinquente abituale, professionale o per tendenza” ovvero non deve aver già commesso altri reati della stessa indole seppur di particolare tenuità e non deve trattarsi di fattispecie criminose che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate1.

 

3. Le motivazioni del Giudice del Tribunale di Isernia riguardano, in primo luogo, l’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 comma 1 n. 2) c.p. ossia l’aver agito con violenza sulle cose o avvalendosi con mezzo fraudolento. Infatti, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto secondo cui la circostanza aggravante della violenza sulle cose si configura ogni qualvolta venga esercitata dall’agente energia fisica tale da provocare la distruzione della res o comunque qualsiasi modificazione idonea a rendere necessaria un’attività di ripristino per renderla nuovamente funzionale (cfr. Cass., Sez. V, n. 11229/2023), il Giudice procedente ritiene non integrata tale aggravante contestata agli imputati poiché agivano non forzando o rompendo il lucchetto, bensì aprendolo con le chiavi in possesso degli stessi prevenuti.

Seppure esclude la circostanza aggravante della violenza sulle cose, la fattispecie di cui all’art. 624 c.p. risulta configurata in tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e sussumibile in concorso tra le parti.

 

4. In secundis il Giudice si sofferma sul principio dell’obbligatorietà dell’azione penale sancito dall’art. 112 Cost. e sul rapporto tra questo e le cause di non punibilità, richiamando gli interessi costituzionalmente garantiti quali la tutela della libertà personale, la responsabilità penale personale, la finalità rieducativa della pena come strumento di applicazione del principio di uguaglianza tra cittadini ed, infine, l’esigenza di garanzia della ragionevole durata del processo. L’art. 131 bis c.p., così come le altre cause di non punibilità, costituisce un valido contemperamento tra l’azione requirente del P.M. e gli interessi costituzionali concorrenti summenzionati (C. Cost. sent. 15-24/06/1992, n. 299).

 

5. Invero, sebbene il principio di cui all’art. 112 Cost. costituisca la fonte essenziale della garanzia dell’indipendenza del Pubblico ministero(Corte cost., Sent., (data ud. 06/09/1995) 08/09/1995, n. 420), il legislatore ha comunque previsto la rimessione al “prudente apprezzamento del Giudice” di verificare la concreta offensività della condotta posta in essere in modo da escluderne la punibilità nel caso di fatti bagatellari. La valutazione rimessa al Giudice risulta particolarmente complessa e deve essere svolta tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Tutti gli elementi della fattispecie concreta devono essere considerati in maniera equilibrata (Cass., Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016).

 

6. Punto nodale del caso di specie, però, non è tanto il tema concernente l’applicabilità o meno della particolare tenuità del fatto. Infatti, attraverso un’attenta lettura della sentenza ci si accorge che il proscioglimento prima della fase dibattimentale rientra nell’alveo dell’art. 469, comma 1-bis, c.p.p.

Innovativa è la scelta del Giudice del Tribunale pentro pervenuta nonostante l’opposizione del Pubblico Ministero. Come anzidetto, tale decisione è supportata da un necessario bilanciamento di diritti costituzionalmente garantiti.

Orbene, stante alla normativa, il Giudice può emettere una sentenza ai sensi dell’art. 131 bis c.p. ma tale emissione è subordinata all’assenso delle parti: “1. Salvo quanto previsto dall’articolo 129 comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. 1-bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare“.

Vi è una parte di giurisprudenza minoritaria, in cui implicitamente si pone anche la decisione presa dal Tribunale monocratico di Isernia, che predilige un orientamento estensivo dell’istituto de quo.

 

Pioniere fu il Tribunale di Spoleto, anch’esso in composizione monocratica, che in data 08.01.2019 pronunciava la sentenza n. 5 ai sensi dell’art. 469 comma 1-bis c.p.p. nonostante l’opposizione del Pubblico Ministero.

Secondo il Giudice, si legge nella sentenza, sebbene sia noto l’indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, è necessario operare una riflessione aggiornata sul tema analizzando la formulazione letterale della locuzione “anche” attribuendole significato dirimente nei termini in cui ai fini del proscioglimento ex art. 469 c.p.p. comma 1-bis occorre effettuare l’audizione anche della p.o. oltre che del p.m. e dell’imputato. Sempre a livello letterale, inoltre, non è richiesto il requisito della non-opposizione delle parti non essendovi alcun richiamo espresso. L’interpretazione analizzata si pone in netto contrasto con il valore di coordinamento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità alla congiunzione “anche” presente all’interno del comma 1 bis della norma di cui all’art. 469 c.p.p. andando ad estendere, finanche per la causa di non punibilità della tenuità del fatto, quanto previsto dal comma 1 con la sola precisazione circa l’audizione “anche” della persona offesa. In tal modo, secondo il Tribunale di Spoleto, si denega un potere ostativo alla p.o. e viene a generarsi, tra le altre cose, una disparità di trattamento.

Successivamente, il Giudice di primo grado analizza l’indubitabile “funzione di deflazione e di contenimento dei costi processuali” che il legislatore ha voluto attribuire all’istituto de quo. L’attivazione del processo penale necessita di calibrazione ed equilibrio sulla base dell’ottica di economicità e della portata offensiva del fatto illecito: “Ove il fatto appaia prima facie tanto tenue da consigliare la non punibilità del suo autore, al di là di letture di diversa natura ed ispirazione, deve essere evitata l’apertura del dibattimento, non risultando necessario al fine svolgere l’istruttoria ivi prevista.

Infine, si appresta a precisare il Tribunale, è opportuno prescindere dal “potere di veto” del Pubblico Ministero, ma non di quello dell’imputato poiché quest’ultimo può avere degli interessi di natura diversa e, in ogni caso, trattasi di interessi che riguardano il medesimo in maniera diretta e personale. L’interesse del P.M., invece, può concretarsi in un giudizio di valore, sul quantum dell’offesa, senza alcuna rilevanza sulla formazione della prova in dibattimento. Anzi, se il Giudice ha già valutato tenue, in sede predibattimentale, l’offesa in questione, nella successiva fase dibattimentale non vi sarebbero elementi favorevoli da poter aggiungere in seno all’accusa, andando comunque incontro ad un’assoluzione ex art. 530 c.p.p.

Il Giudice di merito, dopo un’attenta digressione sul tema, conclude affermando che: “Ogni reato che presenti i caratteri postulati dalla non punibilità per tenuità del fatto e che soddisfi le condizioni previste dalla norma di nuovo conio è suscettibile di essere giudicato ai sensi dell’art. 469 c.1bis c.p.p. Anzi, sostenere il contrario, oltre a condurre alla ingiustificata disapplicazione (questa volta si) della disposizione introdotta dall’art. 131bis c.p., aprirebbe la strada a ‘cataloghi di reati’ a priori valutati ‘gravi’, ai quali la medesima disposizione non fa invece alcun cenno (se non per l’insormontabile ed oggettivo previsto limite di pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni) e che si andrebbero contra legem ad aggiungere con una forza preclusiva alla non punibilità dell’imputato fonte di irragionevoli ed incostituzionali disparità di trattamento2.

 

7. In considerazione di quanto sopra esaminato, indubbio è il rilievo della sentenza emessa dal Tribunale di Isernia che, appare pacifico affermare, va ad aggiungersi ad un filone giurisprudenziale ancora acerbo ma improntato ad una lettura quanto più concreta, attuale e avanguardista dell’applicazione dell’istituto della tenuità del fatto nonostante l’opposizione del P.M. in ossequio al principio dello snellimento del processo penale e a beneficio della tutela degli interessi costituzionalmente garantiti in conformità e in ponderazione con la funzione requirente del Pubblico Ministero.

 

Dott.ssa Francesca Antenucci

 

1 M. Lombardo, in Codice Penale commentato a cura di M. Ronco e B. Romano Coordinatori, Autori ed Aggiornatori del Codice Penale commentato on line

2 Tribunale di Spoleto Sez. Penale, sent. n. 5, 08.01.2019 – Cfr. V. Vasta, “Una sentenza predibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata nonostante l’opposizione del Pubblico Ministero” in Diritto Penale Contemporaneo, 29.03.2019